Entro fine mese va versato il bollo del secondo trimestre. Ma solo se si supera una soglia, e il calcolo dell’Agenzia va controllato.
Il termine da rispettare
Il 30 settembre 2026 scade il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre. È una delle scadenze che si concentrano a fine mese, insieme alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e alla presentazione del modello 730.
Non è una novità normativa, ma è una scadenza dove si sbaglia spesso, per due motivi: la soglia che determina se pagare adesso o dopo, e il fatto che il calcolo arrivi già pronto e quindi non venga verificato.
Come funziona la soglia dei 5.000 euro
Le fatture elettroniche che non scontano l’IVA e superano i 77,47 euro sono soggette a imposta di bollo di 2 euro. Riguarda quindi le operazioni esenti, non imponibili, fuori campo IVA e quelle emesse dai contribuenti in regime forfettario.
Il versamento è di norma trimestrale, ma con un meccanismo di soglia: l’obbligo di versare alla scadenza del trimestre scatta solo se l’importo dovuto supera cumulativamente i 5.000 euro. Sotto quella cifra è ammesso il differimento, insieme al terzo trimestre entro il 30 novembre, oppure in un’unica soluzione annuale.
L’Agenzia delle Entrate predispone il calcolo dell’imposta dovuta a partire dai dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio. Gli elenchi sono consultabili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Chi è interessato
Chiunque emetta fatture elettroniche soggette a bollo: contribuenti forfettari, chi effettua operazioni esenti come alcune prestazioni sanitarie, formative o assicurative, e chi emette fatture fuori campo IVA. Non riguarda chi emette esclusivamente fatture con IVA esposta.
Come verificare l’importo dovuto
Il passaggio da non saltare è il controllo preventivo. L’Agenzia costruisce un elenco con le fatture che ha individuato come soggette a bollo, e un secondo elenco modificabile, dove si possono aggiungere fatture non intercettate o togliere quelle inserite per errore.
Il calcolo automatico si basa sulla corretta compilazione del campo “bollo virtuale” nel file XML. Se quel campo non è stato valorizzato, la fattura non finisce nell’elenco, ma l’imposta resta dovuta. È qui che nasce la maggior parte delle differenze.
- Accedere a “Fatture e Corrispettivi” nell’area riservata
- Verificare gli elenchi delle fatture del secondo trimestre
- Integrare o correggere dove necessario
- Controllare se l’importo cumulato supera i 5.000 euro
- Se sì, versare con modello F24, codice tributo 2521
L’operazione può essere delegata all’intermediario, che accede con le proprie credenziali.
Cosa succede in caso di ritardo
Il versamento tardivo o insufficiente comporta sanzioni e interessi. La regolarizzazione tramite ravvedimento operoso resta possibile e sensibilmente meno onerosa dell’accertamento, ma va fatta prima che l’irregolarità venga contestata.
In sintesi
- Scadenza: 30 settembre 2026, per il secondo trimestre
- Si versa subito solo se l’importo supera cumulativamente 5.000 euro
- Sotto soglia si può differire al 30 novembre o all’annuale
- Modello F24, codice tributo 2521
- Il calcolo dell’Agenzia va verificato, non solo accettato
Riferimenti: elenchi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza professionale.