Per le rate intermedie della definizione agevolata non è previsto alcun giorno di tolleranza: ecco chi riguarda, quanto si rischia e come verificare l’importo.
Il calendario delle rate
La rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-110), permette a chi ha carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2025 di estinguerli senza sanzioni e interessi di mora, pagando in un’unica soluzione oppure fino a 54 rate bimestrali distribuite in nove anni. Chi ha scelto la rateazione sta seguendo un calendario preciso: prima rata il 31 luglio, seconda rata il 30 settembre, terza rata il 30 novembre 2026, e così via ogni due mesi. Gli importi e le scadenze esatte sono quelli indicati nella comunicazione che l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato dopo l’accoglimento della domanda, non un calcolo autonomo del contribuente.
Perché il 30 settembre è una data rigida
A differenza di quanto molti si aspettano dalle precedenti rottamazioni, per la seconda rata e per tutte le rate intermedie del piano non è prevista alcuna tolleranza sui giorni di ritardo: il pagamento va eseguito entro la data indicata. I cinque giorni di margine che si sentono spesso citare valgono solo in due casi specifici — chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione, e l’ultima rata del piano. Per la rata del 30 settembre, quindi, non si applicano.
Cosa comporta un pagamento mancato o tardivo
La legge collega la decadenza dai benefici della definizione agevolata al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive tra loro, oppure dell’unica rata o dell’ultima rata del piano (commi 91-94). In pratica, saltare una singola rata intermedia non fa decadere automaticamente dalla rottamazione: il debito di quella rata resta comunque dovuto e si somma al rischio, ma la decadenza vera e propria scatta solo quando si arriva a due rate non versate. Chi decade perde lo sconto su sanzioni e interessi di mora già maturato, il debito residuo torna ad essere quello originario per intero, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione può riprendere le procedure di recupero (fermi, ipoteche, pignoramenti) che erano sospese.
Chi deve controllare la propria posizione
La scadenza riguarda in concreto le imprese, i titolari di partita IVA e i privati che hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026 e hanno scelto il pagamento rateale invece dell’unica soluzione. Per le imprese con più cartelle o più piani attivi nel tempo (comprese le rottamazioni precedenti, che seguono regole proprie), è il momento di verificare che non ci si confonda tra scadenze di piani diversi.
Come verificare importo e scadenza
L’importo della singola rata è quello indicato nella comunicazione di accoglimento ricevuta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, che allega anche i bollettini precompilati (moduli RAV) per ogni scadenza del piano. Il pagamento si può eseguire con i bollettini stessi, tramite l’area riservata o l’app dell’AdER, oppure con domiciliazione bancaria se è stata attivata in fase di adesione. In caso di dubbi sull’importo o di comunicazione non ricevuta, conviene verificare direttamente nella propria area riservata prima della scadenza, non aspettare un sollecito.
In sintesi
- Seconda rata della rottamazione-quinquies: scadenza 30 settembre 2026, nessun giorno di tolleranza.
- I 5 giorni di margine valgono solo per pagamento in unica soluzione o ultima rata del piano.
- Si decade dai benefici con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
- Decadenza = si perde lo sconto su sanzioni e interessi, il debito torna intero, riprendono le azioni di recupero.
- Verificare importo e bollettino nella comunicazione ricevuta o nell’area riservata AdER prima del 30/09.
Riferimenti normativi: Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 82-110 (decadenza: commi 91-94).
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