Chi vuole rivalutare quote societarie possedute a titolo personale paga quest’anno un’aliquota più alta rispetto al passato: ecco cosa cambia e le scadenze da rispettare.
Cosa cambia dal 2026
La rivalutazione di partecipazioni e terreni è un’opzione che negli ultimi anni è diventata una scadenza fissa del calendario fiscale: permette di «aggiornare» il valore fiscale di acquisto di quote societarie e terreni, pagando un’imposta sostitutiva, così che una futura plusvalenza da vendita si calcoli su un valore più alto e quindi più bassa, o azzerata. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 144 — G.U. Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 42) ha alzato l’aliquota sulle partecipazioni dal 18% al 21%, lasciando invece inalterata al 18% quella sui terreni. È il primo aumento da quando la rivalutazione è diventata un’opzione stabile e ripetibile ogni anno, non più legata a proroghe occasionali.
A chi conviene pensarci
Riguarda chi possiede, a titolo personale e non nell’ambito di un’attività d’impresa, quote di una SRL, di una società di persone o di una società semplice, oppure un terreno edificabile o agricolo, posseduti al 1° gennaio 2026. È il caso tipico del socio-amministratore di una piccola SRL che vuole vendere la propria partecipazione o avviare un passaggio generazionale ai figli, o dell’imprenditore agricolo o artigiano che possiede personalmente un terreno acquistato anni fa a un prezzo molto più basso di quello attuale. Chi invece detiene le partecipazioni o i terreni come beni dell’impresa (ditta individuale in regime ordinario, società di capitali) resta escluso da questa misura.
Il termine da rispettare
Per le partecipazioni e i terreni posseduti al 1° gennaio 2026 vanno fatte, entro il 30 novembre 2026: una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere secondo i casi) e il versamento dell’imposta sostitutiva, anche solo per la prima di tre rate annuali di pari importo, con un interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Chi supera questa data per il 2026 deve aspettare l’anno fiscale successivo, con una nuova perizia riferita al 1° gennaio 2027.
Quando non conviene farla
La rivalutazione ha un costo certo e immediato (l’imposta sostitutiva, calcolata sul valore di perizia) a fronte di un vantaggio futuro e incerto (il risparmio sulla plusvalenza, che si realizza solo se e quando la partecipazione o il terreno vengono venduti). Conviene quindi solo quando la plusvalenza latente è consistente, cioè quando il valore attuale è molto più alto del costo di acquisto originario o del valore già rivalutato in precedenza, e quando una cessione è realisticamente prevista nei prossimi anni. Va anche verificato, caso per caso, se la propria situazione rende più conveniente il regime ordinario di tassazione della plusvalenza rispetto alla rivalutazione.
In sintesi
- Dal 2026 l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni sale dal 18% al 21%; sui terreni resta al 18%.
- Riguarda solo chi possiede quote o terreni a titolo personale, fuori dal regime d’impresa.
- Perizia giurata e versamento (anche della sola prima rata) vanno fatti entro il 30 novembre 2026.
- La scelta conviene solo in presenza di una plusvalenza latente significativa e di una cessione realisticamente vicina.
Riferimenti normativi: Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 144 — G.U. Serie Generale n. 301 del 30/12/2025, Supplemento Ordinario n. 42 (testo ripubblicato con note in G.U. n. 16 del 21/01/2026, Supplemento Ordinario n. 2).
Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza professionale.