Concordato preventivo biennale 2026-2027: la scadenza per aderire slitta al 2 novembre

La legge di conversione del decreto fiscale ha spostato il termine di adesione, mentre il correttivo Omnibus introduce vantaggi concreti per chi rinnova dopo il biennio 2024-2025.

Il nuovo calendario per l’adesione

La Legge 22 maggio 2026, n. 88 — di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 — ha inserito nel testo un articolo 7-bis che fissa al 31 ottobre il termine per aderire al concordato preventivo biennale relativo al biennio 2026-2027. Il 31 ottobre 2026 cade però di sabato, e il giorno successivo, 1° novembre, è festivo (Ognissanti): per effetto delle regole generali sui termini amministrativi, la scadenza operativa slitta quindi a lunedì 2 novembre 2026. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine resta fissato all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Chi deve decidere entro il 2 novembre

La platea interessata è quella dei soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA): imprese, professionisti, ditte individuali e società di persone, comprese le piccole SRL clienti di uno studio che segue PMI e imprese artigiane. Riguarda sia chi valuta l’adesione per la prima volta, sia — con condizioni più favorevoli, come si vede sotto — chi ha già aderito nel biennio 2024-2025 e deve decidere se rinnovare.

Cosa cambia per chi rinnova rispetto al biennio precedente

Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30), noto come correttivo Omnibus, ha introdotto agli articoli 28 e 29 alcuni vantaggi riservati a chi rinnova il concordato. Chi rinnova ottiene l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni fino a 100.000 euro di crediti IVA e 70.000 euro di crediti da imposte dirette e IRAP, una riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento sulle annualità concordate, e l’esclusione degli interessi in caso di pagamento rateale delle imposte dovute in base alla proposta. Il correttivo ha anche introdotto un tetto agli aumenti di reddito che l’Agenzia delle Entrate può proporre nel concordato, differenziato in base al punteggio ISA: non oltre il 30% per chi ha un punteggio tra 6 e 8, non oltre il 35% per chi ha un punteggio inferiore a 6 — un limite che rende più prevedibile la proposta anche per i contribuenti meno affidabili sul piano fiscale.

Il ravvedimento speciale riservato a chi rinnova

Sempre il correttivo Omnibus riserva a chi rinnova il concordato per il 2026-2027, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, un ravvedimento speciale per sanare le annualità dal 2020 al 2023: si applica un’imposta sostitutiva calcolata su un incremento di reddito che varia dal 5% al 50% in base al punteggio ISA di ciascuna annualità, con un costo minimo di 1.000 euro per anno. Il versamento va effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. Non è un condono generalizzato: riguarda imposte sui redditi e IRAP, con una copertura più limitata sul fronte IVA, e l’Amministrazione finanziaria mantiene i propri poteri di controllo.

Cosa fare in pratica

Prima del 2 novembre conviene fare, insieme al proprio commercialista, una stima dei redditi 2026-2027 per valutare se la proposta di concordato conviene rispetto alla tassazione ordinaria, verificare in quale fascia di punteggio ISA rientra l’attività (per capire quale tetto di aumento si applicherebbe) e, per chi ha già aderito nel 2024-2025, valutare se il rinnovo — con i vantaggi aggiuntivi appena introdotti — sia preferibile all’uscita dal regime.

In sintesi

  • Termine di adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027: 31 ottobre 2026, operativamente lunedì 2 novembre (L. 88/2026, art. 7-bis).
  • Chi rinnova dal biennio 2024-2025: esonero dal visto di conformità fino a 100.000 € (IVA) e 70.000 € (imposte dirette/IRAP), due anni in meno sui termini di accertamento, niente interessi sulla rateazione (D.Lgs. 148/2026, art. 28).
  • Tetto agli aumenti proposti: 30% per punteggio ISA 6-8, 35% per punteggio ISA sotto 6.
  • Ravvedimento speciale riservato a chi rinnova: sanatoria 2020-2023, imposta sostitutiva 5%-50%, minimo 1.000 €/anno, versamento 1/1-15/3/2027 (D.Lgs. 148/2026, art. 29).
  • Valutare la convenienza con il proprio commercialista prima della scadenza, considerando la stima dei redditi 2026-2027.

Riferimenti normativi: Legge 22 maggio 2026, n. 88 (conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38), art. 7-bis; Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, artt. 28-29 (GU Serie Generale n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30).

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