Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: la scadenza del 30 settembre 2026

Entro fine mese va versato il bollo del secondo trimestre. Ma solo se si supera una soglia, e il calcolo dell’Agenzia va controllato.

Il termine da rispettare

Il 30 settembre 2026 scade il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre. È una delle scadenze che si concentrano a fine mese, insieme alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e alla presentazione del modello 730.

Non è una novità normativa, ma è una scadenza dove si sbaglia spesso, per due motivi: la soglia che determina se pagare adesso o dopo, e il fatto che il calcolo arrivi già pronto e quindi non venga verificato.

Come funziona la soglia dei 5.000 euro

Le fatture elettroniche che non scontano l’IVA e superano i 77,47 euro sono soggette a imposta di bollo di 2 euro. Riguarda quindi le operazioni esenti, non imponibili, fuori campo IVA e quelle emesse dai contribuenti in regime forfettario.

Il versamento è di norma trimestrale, ma con un meccanismo di soglia: l’obbligo di versare alla scadenza del trimestre scatta solo se l’importo dovuto supera cumulativamente i 5.000 euro. Sotto quella cifra è ammesso il differimento, insieme al terzo trimestre entro il 30 novembre, oppure in un’unica soluzione annuale.

L’Agenzia delle Entrate predispone il calcolo dell’imposta dovuta a partire dai dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio. Gli elenchi sono consultabili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Chi è interessato

Chiunque emetta fatture elettroniche soggette a bollo: contribuenti forfettari, chi effettua operazioni esenti come alcune prestazioni sanitarie, formative o assicurative, e chi emette fatture fuori campo IVA. Non riguarda chi emette esclusivamente fatture con IVA esposta.

Come verificare l’importo dovuto

Il passaggio da non saltare è il controllo preventivo. L’Agenzia costruisce un elenco con le fatture che ha individuato come soggette a bollo, e un secondo elenco modificabile, dove si possono aggiungere fatture non intercettate o togliere quelle inserite per errore.

Il calcolo automatico si basa sulla corretta compilazione del campo “bollo virtuale” nel file XML. Se quel campo non è stato valorizzato, la fattura non finisce nell’elenco, ma l’imposta resta dovuta. È qui che nasce la maggior parte delle differenze.

  1. Accedere a “Fatture e Corrispettivi” nell’area riservata
  2. Verificare gli elenchi delle fatture del secondo trimestre
  3. Integrare o correggere dove necessario
  4. Controllare se l’importo cumulato supera i 5.000 euro
  5. Se sì, versare con modello F24, codice tributo 2521

L’operazione può essere delegata all’intermediario, che accede con le proprie credenziali.

Cosa succede in caso di ritardo

Il versamento tardivo o insufficiente comporta sanzioni e interessi. La regolarizzazione tramite ravvedimento operoso resta possibile e sensibilmente meno onerosa dell’accertamento, ma va fatta prima che l’irregolarità venga contestata.

In sintesi

  • Scadenza: 30 settembre 2026, per il secondo trimestre
  • Si versa subito solo se l’importo supera cumulativamente 5.000 euro
  • Sotto soglia si può differire al 30 novembre o all’annuale
  • Modello F24, codice tributo 2521
  • Il calcolo dell’Agenzia va verificato, non solo accettato

Riferimenti: elenchi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
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